Di seguito riportiamo il testo della comunicazione inviata agli Uffici Regionali e Provinciali e, per conoscenza, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Corpo Forestale dello Stato. Oggetto della comunicazione è il conflitto che abbiamo ravvisato tra una recente sentenza della Corte di Cassazione e la LR 21/14.
Con la
presente siamo a richiamare la sentenza n. 30303 emessa dalla Corte Suprema di
Cassazione - Terza Sezione Penale in data 10 luglio 2014.
Attraverso
tale sentenza la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già espresso con
precedenti suoi stessi provvedimenti e cioè che, ai sensi della normativa
statale dettata dall’art. 2 del D.Lgs 227/2001,
“dopo l’entrata in vigore del testo novellato dell’art.117 Cost. che ha
attribuito allo Stato competenza esclusiva – a scapito delle Regioni – nella
materia della tutela ambientale, non è più in potere delle Regioni la
definizione del concetto di bosco ai fini della tutela paesaggistica, nemmeno
con riferimento al territorio di loro appartenenza, con la conseguenza che tale
compito definitorio spetta esclusivamente allo Stato”.
Si richiama
poi l’art. 4 dello stesso D.Lgs 227/’01, che definisce la “trasformazione del
bosco” e dispone l’obbligatorietà della compensazione forestale (commi 1, 2,
3).
Alla luce
delle disposizioni sopra citate, si ritiene quindi necessario che la Regione
Lombardia, anche ai fini dell’autotutela prevista dall’art. 21 nonies della
L. 241/1990, proceda l’annullamento d’ufficio della norma in argomento, ed in
particolare dell’art. 1 della succitata L. r. 21/2014 e di tutti gli eventuali
atti che ne siano derivati, in quanto contrastanti con quanto disposto dal D.
Lgs 227/’01.
Tale
annullamento dovrà peraltro riguardare anche gli eventuali provvedimenti
rilasciati in conformità alle disposizioni regionali illegittime da parte delle
Autorità locali, qualora rappresentino amministrazioni competenti
all’applicazione della suddetta Legge regionale.
Questa
Associazione intende vigilare sul rispetto riservato, al livello locale, ai
beni paesaggistici ed ambientali tutelati dalle disposizioni statali,
riservandosi, in caso di eventi valutabili come violazione alle disposizioni di
salvaguardia, di adire nelle sedi opportune.
Si chiede
altresì, agli Organismi che leggono per conoscenza, di effettuare le opportune
verifiche e le eventuali azioni di vigilanza e sanzione degli abusi.
Cordiali saluti.
Salviamo il Paesaggio, Difendiamo i
Territori
Coordinamento Cremonese, Cremasco,
Casalasco