In tutta Italia si sta assistendo a tagli di alberature, spesso di interesse paesaggistico, in ambiti urbani ed extraurbani. Alcuni esempi recenti in provincia di Cremona li abbiamo avuti a Sergnano (vedi articolo di Cremona Democratica) e Vescovato (vedi video).
In alcuni casi però i cittadini hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. Di seguito pubblichiamo l'esposto presentato presso il Tribunale di Forlì, segnalatoci da un aderente al Forum Nazionale.
Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Forlì.
La città ha assistito con
preoccupazione ai diffusi (e ancora in corso) interventi di atterramento delle
alberature che costeggiano le strade urbane (anche esterne alle zone storiche) ed
extraurbane. Si tratta dell’arredo di beni immobili pubblici, che costituiscono
il demanio stradale (comunale, provinciale, statale) e per i quali è operante
la presunzione di interesse culturale a norma dell’art. 12, comma 1, del codice
dei beni culturali e del paesaggio. Secondo questo disposto, finché non sia
intervenuta una espressa dichiarazione negativa di quell’interesse, i beni di
appartenenza pubblica la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni sono
assoggettati a tutte le disposizioni di tutela dello stesso codice.
Quanto poi ai viali alberati
compresi nel centro storico, quale ambito di interesse culturale riconosciuto e
definito nel piano regolatore – piano strutturale, non si può dubitare che essi
siano per ciò stesso espressamente compresi
nella previsione della speciale tipologia di beni culturali descritti nell’art.
10, comma 4, lettera g) (“le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti
urbani di interesse artistico o storico”) del codice dei beni culturali e del
paesaggio. Perché comprese nel “centro storico” definito dal piano regolatore, piazze e vie hanno
l’interesse storico che li costituisce beni culturali secondo quella
disposizione. I viali alberati del
centro storico di Forlì sono dunque beni culturali e perciò, come tali, espressamente
assoggettati a tutte le disposizioni di tutela della “parte seconda” dello
stesso codice.
Ebbene, tutti gli interventi di
atterramento delle alberature della rete stradale (sia all’interno che
all’esterno del centro storico) in corso in questi giorni sarebbero dovuti
essere preventivamente sottoposti alla valutazione – autorizzazione della
competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e poiché
risulta che siano stati attuati in violazione della prescrizione dell’art. 21
comma 4, del Codice (che “subordina”alla autorizzazione del soprintendente ogni
opera eseguita su bene culturale) una tale trasgressiva condotta ancora in
corso è sanzionata come contravvenzione (“opere illecite”) dal successivo art.
169.
Sembra dunque che ricorrano le
condizioni per l’adozione di misure cautelari a norma dell’art. 321 c.p.p. al
fine di impedire che gli illeciti interventi (di non autorizzato abbattimento
delle alberature stradali che costituiscono un elemento saliente del paesaggio
anche urbano), ancora in corso, siano portati ad ulteriori e irreparabili
conseguenze.
Si auspica quindi l’intervento del Signor Procuratore della
Repubblica che valga a ripristinare la legalità nella gestione del patrimonio
pubblico stradale protetto anche dalle norme di tutela del patrimonio culturale
e del paesaggio.
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