martedì 6 maggio 2014

Un esposto contro il taglio di alberi a Forlì

In tutta Italia si sta assistendo a tagli di alberature, spesso di interesse paesaggistico, in ambiti urbani ed extraurbani. Alcuni esempi recenti in provincia di Cremona li abbiamo avuti a Sergnano (vedi articolo di Cremona Democratica) e Vescovato (vedi video).

 

In alcuni casi però i cittadini hanno deciso di rivolgersi alla magistratura. Di seguito pubblichiamo l'esposto presentato presso il Tribunale di Forlì, segnalatoci da un aderente al Forum Nazionale.
Al Signor Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì.
La città ha assistito con preoccupazione ai diffusi (e ancora in corso) interventi di atterramento delle alberature che costeggiano le strade urbane (anche esterne alle zone storiche) ed extraurbane. Si tratta dell’arredo di beni immobili pubblici, che costituiscono il demanio stradale (comunale, provinciale, statale) e per i quali è operante la presunzione di interesse culturale a norma dell’art. 12, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio. Secondo questo disposto, finché non sia intervenuta una espressa dichiarazione negativa di quell’interesse, i beni di appartenenza pubblica la cui realizzazione risalga ad oltre 70 anni sono assoggettati a tutte le disposizioni di tutela dello stesso codice.
Quanto poi ai viali alberati compresi nel centro storico, quale ambito di interesse culturale riconosciuto e definito nel piano regolatore – piano strutturale, non si può dubitare che essi siano per ciò stesso espressamente compresi nella previsione della speciale tipologia di beni culturali descritti nell’art. 10, comma 4, lettera g) (“le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico”) del codice dei beni culturali e del paesaggio. Perché comprese nel “centro storico” definito dal  piano regolatore, piazze e vie hanno l’interesse storico che li costituisce beni culturali secondo quella disposizione.   I viali alberati del centro storico di Forlì sono dunque beni culturali e perciò, come tali, espressamente assoggettati a tutte le disposizioni di tutela della “parte seconda” dello stesso codice. 
Ebbene, tutti gli interventi di atterramento delle alberature della rete stradale (sia all’interno che all’esterno del centro storico) in corso in questi giorni sarebbero dovuti essere preventivamente sottoposti alla valutazione – autorizzazione della competente soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e poiché risulta che siano stati attuati in violazione della prescrizione dell’art. 21 comma 4, del Codice (che “subordina”alla autorizzazione del soprintendente ogni opera eseguita su bene culturale) una tale trasgressiva condotta ancora in corso è sanzionata come contravvenzione (“opere illecite”) dal successivo art. 169.
Sembra dunque che ricorrano le condizioni per l’adozione di misure cautelari a norma dell’art. 321 c.p.p. al fine di impedire che gli illeciti interventi (di non autorizzato abbattimento delle alberature stradali che costituiscono un elemento saliente del paesaggio anche urbano), ancora in corso, siano portati ad ulteriori e irreparabili conseguenze.   
Si auspica quindi  l’intervento del Signor Procuratore della Repubblica che valga a ripristinare la legalità nella gestione del patrimonio pubblico stradale protetto anche dalle norme di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.

 

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